Il decreto legge 4 giugno 2013 n.63 approvato dal Consiglio dei ministri introduce nuove misure per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
In particolare il provvedimento modifica, in via d'urgenza, il decreto legislativo 192/2005 cercando di porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Cambia anche il nome del certificato che da oggi si chiama APE, attestato di prestazione energetica.
In caso di vendita o locazione il proprietario è obbligato a produrlo, e a consegnarlo alla controparte ed è obbligato, inoltre, ad inserire nel testo contrattuale un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica l’immobile nel caso di vendita il proprietario sarà punito con una sanzione da 3.000 € a 18.000 €, mentre nel caso di violazione per la nuova locazione ad una sanzione da 300 € a 1.800 €.
NOTE: la certificazione energetica non è il certificato dell'impianto elettrico, che è altra cosa.
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COMPRAVENDITE E CERTIFICATO ENERGETICO - COS'E' E COSA SERVE?
AGGIORNAMENTO:
Vedi anche questo articolo, Compravendite e nuovi contratti di locazione: importanti novità in tema di certificazione energetica
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