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Lo stato dichiara guerra agli affitti in nero

Il legislatore ha dichiarato guerra agli affitti non dichiarati, i cosiddetti affitti in nero, introducendo alcune norme che stabiliscono indubbi vantaggi a favore degli inquilini.

Le norme sono contenute nel D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, famoso per aver introdotto la Cedolare Secca, e danno la possibilità, all’inquilino che denuncia l’affitto in nero, di ottenere un contratto regolare e un canone mensile molto vantaggioso, addirittura molto minore di quello fino ad allora pagato.
Infatti l’inquilino avrà diritto non solo ad un contratto registrato di 4 anni rinnovabile per altri 4, ma il canone da corrispondere al proprietario sarà pari a tre volte la rendita catastale (non rivalutata da anni e quindi molto bassa) portando la pigione fino al 90% in meno rispetto al corrispettivo pagato fino a quel momento.


VEDIAMO PERO' QUANTO DICE IL LEGISLATORE NEL DECRETO LEGISLATIVO n. 23 DEL 14 MARZO 2011
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.


PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE.



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