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Aria condizionata e riscaldamento: la legge stabilisce quanti gradi in casa

Le abitazioni dotate di impianti di aria condizionata e di riscaldamento non potranno avere una temperatura media inferiore ai 24 gradi centigradi in estate e di 22 gradi in inverno.
Lo stabilisce un provvedimento andato in vigore lo scorso mese di luglio che regola l'utilizzo degli “impianti termici”, cioè dei condizionatori e degli impianti di riscaldamento, fissando i limiti delle temperature minime estive e di quelle massime invernali che devono essere mantenute negli ambienti.

Si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 - dal titolo “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Nel DPR si definisce “impianto termico” l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati “impianti termici” i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, che sono al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

In pratica, in estate, la media delle temperature dell'aria - misurate nei singoli ambienti raffrescati - non deve essere inferiore ai 26°C (con -2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di edifici.
Viene fatta eccezione solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili a cui possono essere concesse delle deroghe dalle autorità comunali nel caso in cui le esigenze produttive richiedono temperature più basse del valore limite oppure siano previsti accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Per quanto riguarda le temperature da tenere nel periodo invernale, quando l'impianto di riscaldamento è in funzione, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve superare i 20°C (con +2° di tolleranza) e i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Il provvedimento conferma anche la suddivisione del territorio nazionale in 6 “zone climatiche”, a seconda delle quali sono previste diverse limitazioni ai periodi di accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento invernale.
Lucera rientra nella Zona D e sono previste 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile.

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I proprietari e gli amministratori di condominio che non rispettano le norme in materia di climatizzazione e riscaldamento sono passibili di una multa compresa tra i 500 e i 3.000 euro. Mentre gli operatori incaricati del controllo degli impianti che non ottemperano al regolamento, sono passibili di multe tra i 1.000 e i 6.000 euro.

Il DPR stabilisce anche che presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore devono esporre una tabella contenente e che potranno svolgere l'attività di certificazione energetica solo:
a) i tecnici abilitati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
d) le società di servizi energetici (ESCO).





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