Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore la nuova normativa sull’APE, l’attestato di prestazione energetica che è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile.
Le Linee Guida Nazionali prevedono l’introduzione di un modello unico nazionale e quindi definiscono:
i criteri generali, i nuovi metodi di calcolo adeguati secondo la metodologia europea, le procedure amministrative, la classificazione degli edifici secondo la destinazione d’uso e i requisiti minimi per i nuovi edifici soggetti a riqualificazione energetica o ristrutturazione.
Il Decreto Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
Introduce la nuova nozione di “edificio a energia quasi zero” i cui requisiti – da aggiornare ogni 5 anni – prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad importanti ristrutturazioni dovranno essere a energia quasi zero.
Ecco le novità:
• Metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio a cui ogni regione dovrà adeguarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto;
• Nuovi metodi di calcolo: l’IPE dell’edificio e la conseguente classe energetica dipenderanno da tutti i servizi presenti nell’edificio (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, illuminazione)
• Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe più bassa
• L’APE deve essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 con l’aggiunta dell’obbligo di “effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio o nell’unità immobiliare”
• Entro 90 gg dall’entrata in vigore del Decreto sarà istituito dall’Enea in Sistema Informativo Nazionale (cd. SIAPE) che raccoglierà tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, che le Regioni e le Province Autonome avranno l’obbligo di utilizzare.
Rimane invece 10 anni il termine di validità dell’APE.
In merito alle sanzioni, il Decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.lgs. 192/2005:
- a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto);
- del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune);
- del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
- Leggi anche:
Rogito notarile: obbligatoria la certificazione energetica
news
I nostri sorrisi parlano chiaro...
Leggi
news
Auguri a Concetta e a sua madre Silvia di 97 anni
Leggi
news
Vivere in condominio: ecco la Guida indispensabile
Leggi
news
L'emozione di comprare casa che traspare dagli occhi di Stefania e Teo è indescrivibile
Leggi