Serve nel momento si vende un immobile. E' obbligatorio possederlo, in caso contrario il Notaio rogante non procede alla stipula dell'Atto di Compravendita.
QUANTO DURA IL CERTIFICATO ENERGETICO?
Esso una volta stipulato ha validità decennale, quindi non esiste la necessità di redarne uno nuovo ogni volta che si cede l'immobile.
Sono definiti i seguenti indicatori di classificazione energetica:
- Classe A: Fabbisogno energetico ≤ 30 kWh/mq anno
- Classe B: Fabbisogno energetico ≤ 50 kWh/mq anno
- Classe C: Fabbisogno energetico ≤ 70 kWh/mq anno
- Classe D: Fabbisogno energetico ≤ 90 kWh/mq anno
- Classe E: Fabbisogno energetico ≤ 120 kWh/mq anno
- Classe F: Fabbisogno energetico ≤ 160 kWh/mq anno
- Classe G: Fabbisogno energetico > 160 kWh/mq anno
La classe (che varia dalla A , la migliore, fino alla G, la peggiore) rappresenta con chiarezza le prestazioni energetiche di un'unità immobiliare. Migliori le prestazioni, migliore la classe.
L'indice di prestazione energetica (ad esempio ≤ 30 kWh/mq anno), invece, è un numero che misura il consumo di energia necessario per scaldare l'immobile mantenendo costantemente al suo interno una temperatura di 20 gradi centigradi. È espresso in chilowattora al metro quadrato per anno (kWh/m² anno).
È meno immediato della classe energetica, ma è un parametro più oggettivo.
QUALI SONO GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
La certificazione energetica è obbligatoria per tutti gli immobili eccetto quelli esclusi per legge.
In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico):
- box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
- i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
- gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).
SONO INOLTRE ESCLUSI:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
CERTIFICATO ENERGETICO E CONTRATTI DI LOCAZIONE:
AGGIORNAMENTO: Vedi anche questo articolo, Compravendite e nuovi contratti di locazione: importanti novità in tema di certificazione energetica