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Pignoramenti prima casa Equitalia, la Cassazione conferma la retroattività dello stop

Non solo la prima e unica casa non è pignorabile, ma ora non sarà possibile farlo neanche per i procedimenti avviati prima del 21 agosto 2013 e non ancora conclusi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha confermato lo stesso orientamento di Equitalia che era favorevole all'applicazione retroattiva delle norme del cosiddetto “Decreto del fare” risalente al Governo Letta. Niente da fare, invece, per i pignoramenti già avvenuti.

In effetti quel decreto legge disponeva che non può essere pignorata l'abitazione principale del debitore, se questa non è di lusso ed è l’unica posseduta, oltre al fatto che il procedimento si giustifica solo con un debito di almeno 120 mila euro e se l’iscrizione dell'ipoteca risale almeno a sei mesi prima, senza contare che pure i beni utilizzati a fini lavorativi possono essere pignorati solo con specifiche limitazioni. Inoltre era stato previsto che prima della messa in vendita dell’immobile dovessero passare 200 giorni e non più 120.

La Cassazione, quindi, ha disposto la modifica del decreto sulla sua applicazione nei procedimenti in corso al 21 agosto 2013, per cui il vincolo di indisponibilità dell'immobile deve essere cancellato o su ordine del giudice o su iniziativa diretta di Equitalia o di altro agente della riscossione.

LEGGI LA NORMA:
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76

C.1“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. (1)
C. 2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1”.




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