Il 13 settembre 2014 è diventato Legge lo “Sbocca Italia”, il decreto Legge tanto pubblicizzato dal Governo e che introduce misure per rilanciare il settore immobiliare.
La novità più importante è la deduzione Irpef del 20% per chi acquista una casa e la mette in affitto con un contratto a canone concordato.
Proprio questa agevolazione è stata oggetto questa mattina della trasmissione radiofonica “Cuore e denari”, un programma di Radio 24, la radio del quotidiano economico Sole 24 Ore.
Clicca qui per ascoltare il programma L’articolo 21 dello “Sbocca Italia”, infatti, si propone di dare nuovo slancio al settore immobiliare, incentivando l’acquisto per investimento da parte di chi compra una casa per poi metterla in affitto, allettando l’investitore con un bonus fiscale.
Acquistando un immobile e concedendolo in locazione con contratto a canone concordato si potrà godere di una deduzione Irpef del 20% del prezzo di acquisto. Il beneficio verrà ripartito negli 8 anni successivi.
Ecco il testo dell’articolo 21 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 - “Sbocca Italia”
Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione
1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova
costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e'
riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attivita'
commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per
cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di
compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000
euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente attivita' commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la
costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su
aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori
unita' immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili
gia' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle
quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro
sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla
locazione per almeno otto anni e sempreche' tale periodo abbia
carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di
locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne
viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta
risoluzione del precedente contratto;
b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee
classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;
d) l'unita' immobiliare consegua prestazioni energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di
cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della
normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra
locatore e locatario.
5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime
spese.
6. Le ulteriori modalita' attuative del presente articolo sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni
di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016,a
31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per
l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a
13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20
milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni."
Clicca qui vedere il testo completo del Decreto Legge.
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